ARTICOLO XVIII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si comunicano l'avvenuta conclusione delle rispettive procedure costituzionali.
Testo vigente dal 22 gennaio 2004
ARTICOLO XVIII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si comunicano l'avvenuta conclusione delle rispettive procedure costituzionali.
Testo vigente dal 22 gennaio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2004-01-10;8~accordo-artxviii · fonte su Normattiva