[1]ARTICOLO XIX 1. II presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di tre (3) anni e sara' rinnovabile tacitamente per ulteriori periodi di uguale durata, salvo che una delle Parti non lo denunci per iscritto. La denuncia avra' effetto sei (6) mesi dopo la data della sua notifica. 2. Il presente Accordo abroga l'Accordo Quadro di Cooperazione Economica e Industriale, sottoscritto tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela a Roma il 19 novembre del 1976. 3. La denuncia del presente Accordo non inficera' i Programmi in esecuzione, anteriori ad essa, che proseguiranno fino alla loro conclusione definitiva, salvo diverso accordo tra le Parti. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo. Fatto a Caracas il 14 febbraio 2001, in due originali nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA

Testo vigente dal 22 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;8~accordo-artxix · fonte su Normattiva