Parti Contraenti incoraggeranno: 4.1. l'organizzazione periodica, alternativamente sul rispettivo territorio di ciascuna delle due Parti Contraenti, di mostre dedicate alle opere piu' rappresentative del Patrimonio culturale ed artistico di ciascuna Parte Contraente; 4.2. gli scambi di informazioni e di esperti di livello superiore nel campo della conservazione e della valorizzazione dei beni appartenenti al patrimonio artistico, culturale ed archeologico ed al contesto paesaggistico dei beni architettonici e dei siti archeologici. A tal fine incoraggeranno la cooperazione, attraverso il supporto alle missioni, nel settore degli scavi archeologici; 4.3. la collaborazione nel campo editoriale con sostegni all'attivita' di traduzione ed alla pubblicazione di opere letterarie, con particolare riguardo alla narrativa prodotta da autori originari dell'altra Parte Contraente; 4.4. la cooperazione nel campo della formazione in ambito artistico e culturale; 4.5. lo sviluppo della collaborazione attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival e manifestazioni artistiche e culturali di alto livello che si svolgano nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti in settori diversi come la musica, la danza, il teatro ed il cinema; 4.6. cooperazione nel settore degli archivi, dei musei e delle biblioteche attraverso lo scambio di informazioni, pubblicazioni, documentazione ed esperti.

Testo vigente dal 18 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;8~accordo-art4 · fonte su Normattiva