due Parti Contraenti concordano sulla necessita' di pervenire ad un'equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli accademici. A tal fine si impegnano ad uno scambio reciproco di documentazione sui rispettivi sistemi ed ordinamenti universitari, e quindi, alla convocazione, tramite le vie diplomatiche, di un gruppo misto di esperti per la redazione di un documento orientativo per le rispettive competenti autorita'

Testo vigente dal 18 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;8~accordo-art5 · fonte su Normattiva