[1]Fissazione dei prezzi
[2]1. Le parti contraenti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e equa concorrenza. 2. Le parti contraenti non esigono che i prezzi siano depositati o notificati. 3. Le autorita' competenti possono riunirsi per discutere di questioni quali, tra l'altro, il carattere iniquo, irragionevole e discriminatorio dei prezzi.
Testo vigente dal 16 febbraio 2012
