[1]Statistiche

[2]1. Ciascuna parte contraente fornisce all'altra parte contraente le statistiche richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e, su richiesta, altre informazioni statistiche disponibili che possano ragionevolmente essere richieste per esaminare l'andamento dei servizi aerei. 2. Le parti contraenti cooperano nell'ambito del comitato misto di cui all'articolo 21 (Comitato misto) del presente accordo per facilitare il reciproco scambio di informazioni statistiche allo scopo di monitorare l'andamento dei servizi aerei.

Testo vigente dal 16 febbraio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-02;8~accordo-art12 · fonte su Normattiva