[1]Dumping e sovvenzioni

[2]1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 39.

[3]2. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, essa puo' adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 o dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art38 · fonte su Normattiva