1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del Consiglio di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli. 2. Con l'accordo delle Parti, si istituiscono altre Procedure di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti: - all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari (dirigenti politici) che rappresentino la Lettonia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra; - utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e all'ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri consessi internazionali; - inserendo la Lettonia nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati delle attivita' svolte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4; - con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

Testo vigente dal 1 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80~art6 · fonte su Normattiva