1. Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengano utile sottoporgli. 2. Su richiesta delle Parti, inoltre, il dialogo politico puo' svolgersi:

  • a)all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Serbia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il Segretario generale/Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza comune e la Commissione europea, dall'altra;
  • b)utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di Nazioni Unite, OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali;
  • c)con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco il 19 e 20 giugno 2003.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art11 · fonte su Normattiva