1. Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengano utile sottoporgli. 2. Su richiesta delle Parti, inoltre, il dialogo politico puo' svolgersi:
- a)all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Serbia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il Segretario generale/Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza comune e la Commissione europea, dall'altra;
- b)utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di Nazioni Unite, OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali;
- c)con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco il 19 e 20 giugno 2003.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
