[1]Sedi del dialogo politico

[2]1. Le Parti tengono riunioni periodiche di dialogo politico a livello di vertice. 2. A livello ministeriale, il dialogo politico si svolge, di comune accordo, nell'ambito del Consiglio di associazione di cui all'articolo 460 del presente accordo e nel quadro delle riunioni periodiche tra i rappresentanti delle Parti a livello di ministri degli Affari esteri. 3. Il dialogo politico si svolge anche nelle seguenti forme:

  • a)riunioni periodiche tra i rappresentanti dell'Unione europea, da una parte, e i rappresentanti dell'Ucraina, dall'altra, a livello di direttori politici, di comitato politico e di sicurezza e di esperti, anche su regioni e temi specifici;
  • b)si avvale tempestivamente e appieno di tutti i canali diplomatici e militari esistenti tra le Parti, tra cui gli opportuni contatti nei paesi terzi e nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali;
  • c)riunioni periodiche a livello di alti funzionari ed esperti delle istituzioni militari delle Parti;
  • d)qualsiasi altro mezzo, comprese riunioni a livello di esperti, in grado di contribuire allo sviluppo e al consolidamento del dialogo. 4. Le Parti istituiscono di comune accordo altri meccanismi e procedure di dialogo politico, comprese le consultazioni straordinarie. 5. A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di associazione di cui all'articolo 467 del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art5 · fonte su Normattiva