E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI 1. La cooperazione mira a mantenere e, se necessario, a migliorare, il contesto giuridico e il clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e esteri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale e per lo sviluppo della Lettonia. La cooperazione mira inoltre a incoraggiare e a promuovere gli investimenti esteri e la privatizzazione in Lettonia. 2. Piu' in particolare, la cooperazione si prefigge: - la definizione di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Lettonia; - se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti; - un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica; - lo scambio di informazioni sulle opportunita' di investimento, tramite fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni. La Comunita' potrebbe fornire assistenza nella fase di avviamento agli organismi che promuovono gli investimenti interni. 3. La Lettonia si atterra' alle norme sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMS).

Testo vigente dal 1 aprile 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80~art74 · fonte su Normattiva