[1]ARTICOLO XI DOCUMENTI DI PUBBLICO DOMINIO E DOCUMENTI UFFICIALI

[2](1) La Parte richiesta deve fornire copia dei documenti che per la sua legge sono di pubblico dominio. (2) La Parte richiesta puo' fornire copia di documenti o registrazioni o informazioni in possesso di autorita' o organi dello Stato, ma non di pubblico dominio, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui del documento, della registrazione o dell'informazione potrebbero disporre le proprie autorita' di polizia e giudiziarie.

Testo vigente dal 7 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;80~accordo-artxi · fonte su Normattiva