[1]ARTICOLO XII CERTIFICAZIONE ED AUTENTICAZIONE

[2]Le prove, i documenti, le trascrizioni, i verbali, le dichiarazioni e ogni altro materiale che deve essere trasmesso alla Parte richiedente viene munito di certificazione o di autenticazione soltanto se la stessa Parte richiedente ne fa richiesta. Il materiale viene certificato o autenticato dall'autorita' consolare o diplomatica soltanto se la legge della Parte richiedente lo richiede specificatamente.

Testo vigente dal 7 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;80~accordo-artxii · fonte su Normattiva