[1]Apporti finanziari

[2]1. Gli apporti finanziari dei coproduttori di entrambe le Parti possono coprire i costi totali di ciascuna coproduzione da una quota minima del 20% (venti per cento) ad una massima dell'80% (ottanta per cento). Gli apporti finanziari devono comprendere un'effettiva partecipazione tecnica, creativa e artistica proporzionale alla partecipazione finanziaria. 2. Le Autorita' competenti possono, in via eccezionale e di comune accordo, approvare la riduzione della quota minima di partecipazione finanziaria al 10% (dieci per cento) del costo totale della coproduzione di cui al comma 1. 3. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore serbo sia costituito da due o piu' imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non puo' essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

Testo vigente dal 27 maggio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-05-14;65~accordo-art6 · fonte su Normattiva