[1]Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato ma potra' essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi; in tale ipotesi esso non spieghera' piu' efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso.

[2]FATTO a Khartoum il 19 ottobre 1968 in duplice originale nelle lingue italiana, inglese ed araba; in caso di divergenza fra i testi italiano ed arabo prevarra' il testo inglese. Per il Governo della Repubblica del Sudan SAAD EL IZIRIG Per il Governo della Repubblica italiana MARIO UNGARO

Testo vigente dal 7 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;800~art4 · fonte su Normattiva