Le saline dei caduti in guerra italiani della seconda guerra mondiale inumati nella Repubblica Federale Tedesca verranno raccolte nella Repubblica Federale Tedesca in appositi cimiteri o sacrari in localita' che saranno concordate. Ove sia opportuno e possibile, nelle stesse localita' potranno essere raccolte anche le salme dei caduti della prima guerra mondiale e, parimenti, le salme dei caduti della seconda guerra mondiale potranno essere raccolte nei cimiteri o sacrari della prima guerra mondiale. Per quei casi nei quali non sia possibile procedere alla esumazione e al riconoscimento di salme italiane sepolte in fosse comuni con caduti di altra nazionalita', il Governo tedesco provvedera' a sistemare degnamente il luogo e a conservarlo in permanenza.

Testo vigente dal 11 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801~accordo-art14 · fonte del testo