Il Governo della R. F. T. provvedera' a consegnare al Governo italiano tutti i documenti, che potessero eventualmente essere ancora in suo possesso o essere rinvenuti, relativi ai caduti italiani ed alle tombe di guerra italiane nella, Repubblica Federale di Germania. Le competenti autorita' della R. F. T. faciliteranno in particolare la ricerca delle informazioni contenute negli archivi seguenti: stato civile, cimiteri, crematori e ospedali gestiti da Enti pubblici; uffici di polizia, tribunali, luoghi di detenzione; uffici del lavoro, degli alloggi e annonari. I documenti e i dati agli atti dei servizi di cui sopra potranno essere consultati, d'accordo con la competente autorita' della R. F. T., in tutti i casi in cui cio' sia necessario ai fini delle ricerche. Da parte del Governo della Repubblica Federale verra' raccomandato agli Enti privati di procedere in modo analogo.

Testo vigente dal 11 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801~accordo-art22 · fonte del testo