L'esumazione e la traslazione delle salme dei caduti in guerra italiani nonche' la sistemazione dei cimiteri e sacrari italiani verranno effettuate dal Governo italiano, a sue spese, previe intese con il Governo della R. F. T. e nel piu' breve tempo possibile.

Testo vigente dal 11 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801~accordo-art16 · fonte del testo