Il Governo della R. F. T. accordera', su richiesta del Governo italiano, l'esumazione e la traslazione di salme di caduti in guerra italiani dalla Repubblica Federale di Germania in Italia; dovranno in questo caso essere osservate le disposizioni di legge vigenti in entrambi i Paesi in materia di traslazione di salme. L'esumazione potra' essere effettuata soltanto in presenza di un incaricato della competente autorita' tedesca, che redigera' un processo verbale relativo all'esumazione.

Testo vigente dal 11 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801~accordo-art20 · fonte del testo