Il terreno occorrente verra' scelto previe intese tra il Governo italiano e il Governo della R. F. T., avuto riguardo alla necessita' di non occupare aree di sviluppo urbanistico o di rilevante valore agricolo, o che rivestano particolare interesse archeologico, monumentale o paesistico. I cimiteri e i sacrari saranno costruiti su progetti del Governo italiano, approvati dal Governo della R. F. T. La determinazione circa la sistemazione a cimitero od a sacrario verra' presa di comune accordo dalle due Parti. Per le sistemazioni verra' utilizzata una superficie non superiore a 4 mq. per salma.

Testo vigente dal 11 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801~accordo-art15 · fonte del testo