Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge graveranno sui fondi stanziati nel capitolo n. 306 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

Testo vigente dal 11 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801~art3 · fonte del testo