La spesa complessiva di lire 500.000 derivante dalla presente legge fara' carico, per l'esercizio finanziario 1961-62 allo stanziamento del capitolo n. 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Testo vigente dal 4 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;606~art4 · fonte del testo