Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 30 dicembre 1929, n. 2380, e 13 marzo 1930, n. 130, concernenti proroga del termine per la stipulazione di prestiti all'estero, in esenzione dagli oneri fiscali, con l'aggiunta del seguente capoverso all'articolo unico di entrambi i decreti:
[8]«Il divieto di cui al 1° comma dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 529, non si estende alle operazioni di credito contratte dalle Provincie e dai Comuni per investimenti produttivi destinati alle aziende speciali costituite a norma della legge sulla assunzione diretta dei pubblici servizi (testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578)».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 12 giugno 1930 - Anno VIII
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mosconi.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 26 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
