[1]Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
[2]PREAMBOLO
[3]Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, Desiderose di applicare l'articolo 220 del Trattato in forza del quale si sono impegnate a garantire la semplificazione delle formalita' cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, Sollecite di potenziare nella Comunita' la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio, Considerando che a tal fine e' necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie, Hanno deciso di stipulare la presente Convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
[4]Sua Maesta' il Re dei belgi: Sig. Pierre HARMEL Ministro degli Esteri;
[5]Il Presidente della Repubblica federale di Germania: Sig. Willy BRANDT, Vice-cancelliere, Ministro degli Esteri;
[6]Il Presidente della Repubblica francese: Sig. Michel DEBRE, Ministro degli Esteri;
[7]Il Presidente della Repubblica italiana: Sig. Giuseppe MEDICI, Ministro degli Esteri;
[8]Sua Altezza Reale il granduca del Lussemburgo: Sig. Pierre GREGOIRE, Ministro degli Esteri;
[9]Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: Sig. J.M.A.H. LUNS, Ministro degli Esteri;
[10]I quali, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
[11]Hanno convenuto le disposizioni che seguono:
[12]Articolo 1 La presente Convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione: 1° - lo stato e la capacita' delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; 2° - i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini; 3° - la sicurezza sociale; 4° - l'arbitrato.
Testo vigente dal 8 ottobre 1971
