CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE FATTA A LUGANO IL 16 SETTEMBRE 1988 PREAMBOLO LE ALTE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, SOLLECITE di potenziare nel loro territorio la tutela giuridica delle persone ivi residenti, CONSIDERANDO che, a tal fine, e' necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie, CONSAPEVOLI dei legami fra esse esistenti, sanciti in campo economico dagli accordi di libero scambio conclusi tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, CONSIDERANDO l'esistenza della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, emendata dalle convenzioni di adesione a seguito dei successivi allargamenti delle Comunita' europee, PERSUASE che l'estensione dei principi di detta convenzione agli Stati parti del presente strumento potenziera' la cooperazione giudiziaria ed economica in Europa, DESIDEROSE di assicurare un'interpretazione quanto piu' uniforme possibile del presente strumento, HANNO DECISO, in questo spirito, di stipulare la presente convenzione e HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione 1. lo stato e la capacita' delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; 2. i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini; 3. la sicurezza sociale; 4. l'arbitrato.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art1 · fonte su Normattiva