In materia di assicurazione di responsabilita' civile, l'assicuratore puo' altresi' esser chiamato in causa davanti al giudice presso cui e' stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta. Le disposizioni di cui agli articoli 7 - 9 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempreche' essa sia possibile. Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, il giudice di cui al primo comma e' competente anche nei loro confronti.
Testo vigente dal 8 ottobre 1971
