[1]Articolo V
[2]La competenza giudiziaria, contemplata all'articolo 6, 2° e all'articolo 10, concernente la domanda in garanzia o la chiamata in causa non puo' essere invocata nella Repubblica Federale di Germania. In tale Stato, ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente puo' essere chiamata a comparire davanti ai giudici, in applicazione degli, articoli 68 e 72-74 del Codice di procedura civile concernenti la litis enunciatio. Le decisioni rese negli Stati contraenti in virtu' dell'articolo 6, 2°, e dell'articolo 10 sono riconosciute, ed eseguite nella Repubblica Federale di Germania, conformemente al titolo III. Gli effetti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione degli articoli 63 e 72 - 74 del Codice di procedura civile, dalle sentenze rese in tale Stato sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.
Testo vigente dal 8 ottobre 1971
