[1]Articolo V

[2]La competenza giudiziaria, contemplata all'articolo 6, 2° e all'articolo 10, concernente la domanda in garanzia o la chiamata in causa non puo' essere invocata nella Repubblica Federale di Germania. In tale Stato, ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente puo' essere chiamata a comparire davanti ai giudici, in applicazione degli, articoli 68 e 72-74 del Codice di procedura civile concernenti la litis enunciatio. Le decisioni rese negli Stati contraenti in virtu' dell'articolo 6, 2°, e dell'articolo 10 sono riconosciute, ed eseguite nella Repubblica Federale di Germania, conformemente al titolo III. Gli effetti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione degli articoli 63 e 72 - 74 del Codice di procedura civile, dalle sentenze rese in tale Stato sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~protocollo-artv · fonte su Normattiva