Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni: 1° - posteriori al sorgere della controversia o 2° - che consentano al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o 3° - che, concluse tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio nel medesimo Stato contraente, hanno per effetto, anche nel caso in cui lo evento dannoso si producesse all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempreche' la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art12 · fonte su Normattiva