Il giudice dell'opposizione puo', su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera e' stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non e' scaduto; in quest'ultimo caso il giudice puo' fissare un termine per proporre tale impugnazione. Il giudice puo' inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.
Testo vigente dal 8 ottobre 1971
