Il giudice dell'opposizione puo', su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera e' stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non e' scaduto; in quest'ultimo caso il giudice puo' fissare un termine per proporre tale impugnazione. Il giudice puo' inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art38 · fonte su Normattiva