giudice davanti al quale e' proposta l'opposizione ai sensi dell'articolo 37, primo comma puo', su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera e' stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non e' scaduto; in quest'ultimo caso il giudice puo' fissare un termine per proporre tale impugnazione. Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato di origine e' considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del primo comma. Il giudice puo' inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art38 · fonte su Normattiva