Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente puo' essere citato in un altro Stato contraente: 1° - in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata o deve essere eseguita; 2° - in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale; 3° - in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso e' avvenuto; 4° - qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale la azione penale e' esercitata; sempreche' secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile; 5° - qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di una agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art5 · fonte su Normattiva