Il convenuto di cui all'articolo precedente potra' inoltre essere citato: 1° - in caso di pluralita' di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione e' situato il domicilio di uno di essi; 2° - qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale e' stata proposta la domanda principale, sempreche' quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo; 3° - qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale e' stata proposta la domanda principale.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art6 · fonte su Normattiva