Il Trattato e le convenzioni elencate all'articolo 55 continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente Convenzione non e' applicabile. Essi continueranno a produrre i loro effetti per quanto attiene alle decisioni rese ed agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
Testo vigente dal 8 ottobre 1971
