Ai fini del presente Accordo,

  • 1)gli organi statali
  • 2)le Chiese ed Associazioni religiose legalmente riconosciute, che, agli effetti civili, erano competenti anteriormente al 1 gennaio 1939 per la tenuta dei registri dello stato civile nel territorio della Repubblica d'Austria, e la cui competenza e' tuttora mantenuta nei limiti delle disposizioni austriache vigenti in materia di stato civile, sono considerati uffici dello stato civile per quanto riguarda gli atti gia' iscritti nei registri dello stato civile da essi tenuti, le annotazioni che vengono apposte sugli atti stessi ed i documenti relativi che sono da essi rilasciati.

Testo vigente dal 9 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;805~art13 · fonte su Normattiva