(1) Il presente Accordo sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma al piu' presto possibile. (2) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

Testo vigente dal 9 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;805~art14 · fonte su Normattiva