(1) Gli ufficiali dello stato civile italiani possono chiedere direttamente, per uso amministrativo, agli ufficiali dello stato civile austriaci le copie integrali ("beglaubigte Abschriften") degli atti contenuti nei registri indicati nell'articolo 3, paragrafo 1, del presente Accordo, riguardanti cittadini italiani. (2) Gli ufficiali dello stato civile austriaci possono chiedere direttamente, per uso amministrativo, agli ufficiali dello stato civile italiani le copie integrali ("vollstaendige Abschriften") degli atti contenuti nei registri indicati nell'articolo 3, paragrafo 1, del presente Accordo, riguardanti cittadini austriaci. Dette copie sono rilasciate senza la preventiva autorizzazione dell'autorita' di vigilanza.

Testo vigente dal 9 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;805~art6 · fonte su Normattiva