(1) Il cittadino austriaco, per ottenere il certificato previsto all'articolo 8, paragrafo I, del presente Accordo, si rivolge direttamente all'ufficiale dello stato civile italiano competente per la celebrazione del matrimonio. Questi, mentre procede alle formalita' previste dal proprio ordinamento, trasmette subito al competente Ufficio consolare austriaco in Italia la richiesta redatta conformemente al modulo di cui all'allegato V-B, corredato, per entrambi i nubendi, dei documenti indicati nell'allegato III. (2) L'Ufficio consolare trasmette la richiesta e i documenti al competente ufficiale dello stato civile austriaco. (3) L'ufficiale dello stato civile austriaco rilascia il certificato previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, e lo trasmette direttamente all'ufficiale dello stato civile italiano, unitamente alla documentazione ricevuta; la richiesta e' trattenuta dall'ufficiale dello stato civile austriaco. (4) La medesima procedura si segue nel caso in cui uno dei nubendi e' cittadino di un terzo Stato. (5) Il cittadino austriaco puo' anche rivolgersi per il rilascio del certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, direttamente al competente ufficiale dello stato civile austriaco. In tal caso entrambi i nubendi devono parimenti presentare i documenti indicati nell'allegato II.

Testo vigente dal 9 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;805~art10 · fonte su Normattiva