Gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente competenti per la ricerca delle infrazioni alle leggi doganali possono, sul territorio di un altro Stato contraente, con il consenso degli agenti competenti dell'Amministrazione doganale di tale Stato, assistere alle operazioni, da effettuarsi da questi ultimi, per la ricerca e l'accertamento di tali infrazioni, se queste interessano la prima Amministrazione.
Testo vigente dal 11 ottobre 1971
