Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti possono addurre, a titolo di prova, sia nei loro processi verbali, relazioni e testimonianze che nel corso di procedimenti e azioni innanzi ai tribunali, le informazioni raccolte e i documenti consultati nelle condizioni previste dalla presente Convenzione. La efficacia probatoria di tali informazioni e documenti nonche' la loro produzione in giudizio dipendono dall'ordinamento giuridico nazionale.
Testo vigente dal 11 ottobre 1971
