1. A richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, l'Amministrazione dello Stato cui e' rivolta tale richiesta fa procedere a tutte le indagini ufficiali e, in particolare, all'audizione di persone ricercate per infrazione alle leggi doganali, di testimoni di esperti. Essa comunica i risultati di tali indagini alla Amministrazione richiedente. 2. Si procede a tali indagini nel quadro delle leggi e regolamenti applicabili nello Stato cui la richiesta e' rivolta.

Testo vigente dal 11 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806~art13 · fonte su Normattiva