1. A richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, l'Amministrazione dello Stato cui e' rivolta tale richiesta fa procedere a tutte le indagini ufficiali e, in particolare, all'audizione di persone ricercate per infrazione alle leggi doganali, di testimoni di esperti. Essa comunica i risultati di tali indagini alla Amministrazione richiedente. 2. Si procede a tali indagini nel quadro delle leggi e regolamenti applicabili nello Stato cui la richiesta e' rivolta.
Testo vigente dal 11 ottobre 1971
