Quando, nei casi previsti dalla presente Convenzione, gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente si trovano sul territorio di un altro Stato contraente, essi devono essere in grado di giustificare in qualsiasi momento la loro condizioni ufficiale. Essi godono su tale territorio della protezione garantita agli agenti dell'Amministrazione doganale di tale Stato dalle leggi e regolamenti nazionali. Essi sono assimilati a questi ultimi agenti per cio' che riguarda gli effetti penali delle infrazioni di cui fossero oggetto e di quelle da essi compiute.

Testo vigente dal 11 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806~art16 · fonte su Normattiva