A richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, quella dello Stato, a cui sia stata rivolta la richiesta, notifica agli interessati o fa loro notificare per mezzo delle autorita' competenti, con l'osservanza delle disposizioni in vigore in questo Stato, tutti gli atti o decisioni emanati dalle autorita' amministrative e concernenti l'applicazione delle leggi doganali.

Testo vigente dal 11 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806~art17 · fonte su Normattiva