Ai fini della presente Convenzione, si intendono per leggi doganali le disposizioni legislative e regolamentari relative all'importazione, all'esportazione e al transito, concernenti sia i dazi doganali e tutti gli altri diritti, che le misure di proibizione, di restrizione o di controllo. L'espressione "dazi doganali" comprende anche i prelievi creati in applicazione del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea.
Testo vigente dal 11 ottobre 1971
