Ai fini della presente Convenzione, si intendono per leggi doganali le disposizioni legislative e regolamentari relative all'importazione, all'esportazione e al transito, concernenti sia i dazi doganali e tutti gli altri diritti, che le misure di proibizione, di restrizione o di controllo. L'espressione "dazi doganali" comprende anche i prelievi creati in applicazione del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea.

Testo vigente dal 11 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806~art2 · fonte su Normattiva