Ai fini della presente convenzione valgono le seguenti definizioni:
- 1)"Disposizioni doganali nazionali": le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, la cui applicazione sia in tutto o in parte di competenza dell'amministrazione doganale del medesimo Stato membro, riguardanti: il movimento transfrontaliero delle merci soggette a misure di divieto, restrizione o controllo, in particolare a norma degli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunita' europea; - le accise non armonizzate.
- 2)"Disposizioni doganali comunitarie": - l'insieme delle disposizioni comunitarie e delle relative disposizioni di attuazione che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito ed il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonche' tra gli Stati membri per quanto riguarda le merci che non hanno lo status comunitario, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato CE o per le quali le condizioni di acquisizione dello status comunitario costituiscono oggetto di controlli o di indagini complementari; - l'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario nell'ambito della politica agricola comune e delle disposizioni specifiche adottate nei confronti delle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli; - l'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario in materia di accise armonizzate e di IVA sulle importazioni nonche' le relative disposizioni nazionali di attuazione.
- 3)"Violazioni": comportamenti in conflitto con le disposizioni doganali nazionali o comunitarie e che comprendono, tra l'altro: - la partecipazione a commettere, o a tentare di commettere, tali violazioni; - la partecipazione ad un'organizzazione criminale che commette tali violazioni; - il riciclaggio del denaro proveniente dalle violazioni di cui al presente paragrafo.
- 4)"Mutua assistenza": la prestazione di assistenza tra le amministrazioni doganali a norma della presente convenzione.
- 5)"Autorita' richiedente": l'autorita' competente dello Stato membro che presenta una domanda di assistenza.
- 6)"Autorita' richiesta": l'autorita' competente dello Stato membro cui e' rivolta una domanda di assistenza.
- 7)"Amministrazioni doganali": le autorita' doganali nonche' le altre autorita' degli Stati membri competenti per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione.
- 8)"Dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. Per persona identificabile si intende una persona che puo' essere direttamente o indirettamente identificata, in particolare per mezzo di un numero di identificazione o di uno o piu' elementi specifici caratteristici della sua identita' fisica, fisiologica, psichica, economica, sociale o culturale.
- 9)"Cooperazione transfrontaliera": la cooperazione tra amministrazioni doganali prestata al di la' delle frontiere di ciascuno Stato membro.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
