1. Le disposizioni della presente Convenzione non pongono ostacoli alla applicazione della mutua assistenza piu' estesa che alcuni Stati contraenti si prestano o si presteranno in virtu' di accordi o intese. 2. La presente Convenzione si applica solo ai territori europei degli Stati contraenti.

Testo vigente dal 11 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806~art23 · fonte su Normattiva