La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonche' ai territori francesi d'oltremare. Ogni Stato contraente puo' dichiarare, mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee, che la presente Convenzione si applichera' a quello o a quei paesi o territori designati nella detta dichiarazione di cui esso cura i rapporti internazionali.

Testo vigente dal 6 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;220~art12 · fonte su Normattiva