1. Per soddisfare le esigenze di istruzione e formazione, immediate e prevedibili, ai livelli e nei settori designati come prioritari dai programmi nazionali e regionali, la cooperazione fornisce un sostegno:

  • a)alla creazione e allo sviluppo di istituti di formazione e di insegnamento;
  • b)agli sforzi degli Stati ACP per ristrutturare i loro istituti e sistemi di istruzione, per rinnovarne il contenuto, i metodi e le tecnologie, in modo da aumentare l'efficacia e diminuire il costo di tutti i tipi di formazione;
  • c)alla redazione dell'inventario delle competenze e delle formazioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo di ciascuno Stato ACP;
  • d)alle azioni dirette di formazione e di istruzione, in particolare ai programmi di alfabetizzazione e di formazione non tradizionale, a fini funzionali e professionali;
  • e)alla formazione dei formatori, dei pianificatori della istruzione e degli specialisti in tecnologie educative;
  • f)all'individuazione delle necessita' degli Stati ACP in materia di nuove tecnologie adattate e alla acquisizione delle stesse;
  • g)ad associazioni, gemellaggi, scambi e trasferimenti di conoscenze e tecniche tra universita' ed istituti di istruzione superiore negli Stati ACP e nella Comunita'. 2. Le azioni di formazione sono concepite sotto forma di programmi integrati intesi a raggiungere un obiettivo ben definito in un determinato settore o in un ambito piu' generale. 3. Queste azioni sono condotte prioritariamente nello Stato ACP o nella regione che ne beneficia. Esse possono essere realizzate se necessario in un altro Stato ACP o in uno Stato membro della Comunita'. Per formazioni specializzate particolarmente adatte alle esigenze degli Stati ACP possono eccezionalmente essere realizzate azioni di formazione in un altro paese in sviluppo.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art119 · fonte su Normattiva