1. La cooperazione appoggia gli sforzi de gli Stati ACP, per disporre di una struttura scientifica e tecnica propria, essa contribuisce alla realizzazione di programmi di ricerca definiti dagli Stati ACP e integrati alle altre azioni di sviluppo. 2. I programmi di ricerca vengono realizzati in via prioritaria nell'ambito nazionale o regionale degli Stati ACP e tengono conto delle esigenze e delle condizioni di vita delle popolazioni interessate. Essi sostengono lo sviluppo nei settori prioritari e comportano, in funzione delle necessita', le azioni seguenti:

  • a)il rafforzamento o la creazione di istituti di ricerca fondamentale o applicata;
  • b)la cooperazione scientifica e tecnologica degli Stati ACP fra loro e con altri paesi in sviluppo;
  • c)la valorizzazione delle tecnologie locali, il vaglio delle tecnologie importate e il loro adattamento alle esigenze specifiche degli Stati ACP;
  • d)il miglioramento dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica;
  • e)la divulgazione dei risultati della ricerca presso gli utilizzatori.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art120 · fonte su Normattiva