La cooperazione in materia di informazione e' intesa a:
- a)incrementare la capacita' degli Stati ACP di contribuire attivamente al flusso internazionale delle informazioni e delle conoscenze; a tal fine essa favorisce segnatamente la creazione e il rafforzamento dei mezzi di comunicazione nazionali e regionali;
- b)garantire una migliore informazione delle popolazioni ACP per un controllo del loro sviluppo, attraverso progetti o programmi incentrati sull'informazione e l'espressione della popolazione, ed attraverso un ampio ricorso ai sistemi di comunicazione di base.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
