1. La cooperazione appoggia gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per valorizzare il lavoro della donna, per migliorarne le condizioni di vita, per ampliarne il ruolo e promuoverne lo status nel processo produttivo e di sviluppo. 2. Particolare attenzione e' rivolta all'accesso delle donne a tutti gli aspetti della formazione, a tecnologie piu' perfezionate, al credito e alle organizzazioni cooperativistiche, nonche' a quelle particolari tecnologie che possono rendere meno gravosi i loro compiti.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art123 · fonte su Normattiva